contratti di locazione

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I contratti di locazione di immobili urbani di durata superiore ai 30 giorni complessivi all'anno devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso il competente ufficio dopo aver provveduto al versamento dell' imposta di registro.
I contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno non sono soggetti a registrazione salvo "in caso d'uso".

L'obbligo della registrazione compete alle parti contraenti (proprietario ed inquilino, o locatore e conduttore), in caso di scrittura privata non autenticata.
Il costo delle spese di registro va diviso a metà tra le parti secondo quanto dispone l’art. 8 della Legge 392/78 mentre il costo delle marche da bollo da applicare sui contratti rimane a carico del solo conduttore.

L’omessa registrazione del contratto comporta, oltre all’obbligo di versare l’imposta di registro evasa, l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 240 per cento dell’imposta dovuta.

Al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse, l'articolo 1, commi 341 e 342, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ( Finanziaria 2005 ) ha introdotto dal 1° gennaio 2005, apposite norme.
In specie, dall'omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, deriva la presunzione di esistenza, salva documentata prova contraria, del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

Inoltre, qualora il canone dichiarato, sul quale va corrisposto il 2% d'imposta di registro, dovesse risultare inferiore al 10% del valore catastale dell'immobile, l'Ufficio delle entrate è autorizzato a contestare e accertare, sulla base di elementi di prova, l'esistenza di un corrispettivo maggiore di quello dichiarato anche per i quattro periodi d' imposta antecedenti.

Tale disposizione non si applica per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con canoni concordati fra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari.

PERCHE’REGISTRARE IL CONTRATTO